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Viaggi di Istruzione

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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RITA LEVI-MONTALCINI”

ITIS – ITT – ITC - IPSIA

C.so C. Marx – 15011 Acqui Terme – Tel. 0144-312550 Fax 0144-311708

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VIAGGI DI ISTRUZIONE e PROGETTI SPORTIVI

 

 

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E PROGETTI SPORTIVI

Approvato dal Collegio dei Docenti con deliberazione n. 30 del 30/10/2018 e dal Consiglio d’Istituto con deliberazione del 28/11/2018

 

PREMESSA

La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, ai viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, alle uscite didattiche, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative. Pertanto sono pienamente riconosciute come attività comprese nel Piano dell’Offerta Formativa e, come tali, da computarsi a tutti gli effetti fra i giorni di frequenza scolastica.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio o la visita guidata nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti, secondo le modalità organizzative previste dal presente Regolamento.

 

Art. 1 - Definizione delle iniziative

 

Tutte le tipologie sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento si conviene che esse vengano così sinteticamente indicate:

- Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano e dell’Unione Europea nei suoi molteplici aspetti, naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali. Per i viaggi all'estero, obiettivo è anche l’approfondimento culturale e linguistico del Paese di destinazione. In tale categoria rientrano i Viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, o finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.

- Viaggi di istruzione connessi con attività sportive: si tratta di iniziative finalizzate a garantire agli studenti esperienze di attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specialistiche, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola.

Per definizione, il Viaggio di istruzione comporta uno o più pernottamenti fuori sede.

- Visite guidate: promuovono gli stessi obiettivi dei Viaggi di istruzione, ma si effettuano nell'arco di un giorno.

Per definizione, la Visita guidata non comporta alcun pernottamento fuori sede.

- Uscite didattiche: promuovono gli stessi obiettivi delle visite guidate, ma si effettuano nell'arco della giornata scolastica.

 

 

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate

 

  1. I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche vanno progettati ed approvati ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
  2. Le uscite didattiche non previste nella normale programmazione didattico-culturale di inizio anno, ma comunque organizzate sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati necessitano dell’approvazione del Dirigente Scolastico.
  3. In nessun caso è autorizzabile un Viaggio di istruzione/visita guidata senza previa delibera del Consiglio d'Istituto ed inserimento dello stesso nella programmazione didattica annuale.
  4. Il numero minimo di studenti necessario per attivare il viaggio di istruzione è fissato nel 50% degli studenti frequentanti la classe (salvo deroghe). Qualora il viaggio d’istruzione sia proposto in classi parallele, la percentuale del 50% è da riferirsi al totale degli alunni frequentanti le classi cui il viaggio è rivolto. Non concorrono al calcolo del numero minimo gli alunni eventualmente esclusi dalla partecipazione per ragioni di condotta (art. 8).
  5. Gli studenti non partecipanti, nel periodo di svolgimento del Viaggio/visita, svolgono attività didattica anche tramite inserimento in altra classe.

 

Art. 3 - Durata e periodo di effettuazione

 

DURATA

Per ciascuna classe, il numero massimo dei viaggi di istruzione e la loro durata massima è così fissata:

CLASSI I-II:

  • max 2 viaggi di un giorno, senza pernottamento
  • un viaggio di max tre giorni con due pernottamenti
  • due progetti sportivi

 

CLASSI III - IV:

  • max 2 viaggi di un giorno, senza pernottamento
  • un viaggio di max quattro giorni con tre pernottamenti
  • due progetti sportivi

 

CLASSI V:

  • un viaggio di max cinque giorni con quattro pernottamenti e viaggi di un giorno fino a un massimo di sei giorni complessivi. 
  • un progetto sportivo che non preveda lo svolgimento nel mese di maggio.

 

Il programma del viaggio d’istruzione deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, che eviti di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.

 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE

Il Consiglio di Istituto, su proposta della Commissione Viaggi d’Istruzione, stabilirà anno per anno il periodo preferenziale per l’effettuazione dei viaggi, tenendo presente il calendario scolastico e l’articolazione didattica dell’anno scolastico stabilita.

 

Art. 4 - Docenti e accompagnatori

 

  1. I docenti accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull’apposito modulo.
  2. Il Dirigente Scolastico può aggregare ai docenti accompagnatori altri insegnanti, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate spiccate competenze specifiche.
  3. Per ogni gruppo di 15 studenti o frazione aggiuntiva dovrà essere individuato un docente accompagnatore, tenendo presente che qualora il gruppo (anche inferiore ai 15 partecipanti) viaggi da solo, i docenti accompagnatori dovranno essere almeno due. In presenza di studenti diversamente abili, è necessario che la programmazione coinvolga, fin dagli inizi, gli insegnanti di sostegno che li accompagneranno.
  4. I docenti accompagnatori, compresi quelli di sostegno, sono individuati dal Consiglio di Classe contestualmente alla deliberazione del viaggio di istruzione o della visita guidata. Sono altresì individuati, contestualmente, gli accompagnatori supplenti.
  5. In caso di eccedenza di disponibilità da parte dei docenti accompagnatori, l’individuazione verrà effettuata secondo principi di rotazione, salve tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti.
  6. Gli insegnanti di sostegno accompagnatori degli studenti diversamente abili sono individuati tra quelli a cui gli stessi studenti diversamente abili risultano coaffidati: tale disposizione è inderogabile.
  7. Ogni studente diversamente abile dovrà essere accompagnato da almeno un docente di sostegno o un docente aggiuntivo, tra quelli a cui risulta essere coaffidato.
  8. Gli insegnanti di sostegno non rientrano nel conteggio del numero minimo di accompagnatori necessari di cui al precedente punto.
  9. Per i viaggi all’estero, è opportuna la presenza di almeno un accompagnatore che possieda la conoscenza della lingua del Paese da visitare.
  10. Per ogni viaggio e visita guidata, il Dirigente Scolastico individua tra gli accompagnatori uno o più docenti quali responsabili. A questi è affidata la verifica dell'attuazione del programma previsto, l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia e/o del Vettore, la regolarità dei documenti di viaggio (voucher, carta d'imbarco, documenti di identità eccetera), l’organizzazione generale del gruppo durante il viaggio e il soggiorno. I responsabili comunicano immediatamente all'Agenzia e/o al Vettore e al Dirigente Scolastico eventuali disservizi circa il mezzo di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti eccetera, in modo da poter predisporre tempestive misure correttive e consentire all'Istituto di attivare eventuale contenzioso con l'Agenzia e/o con il Vettore.
  11. Successivamente allo svolgimento del viaggio i responsabili trasmettono al Dirigente Scolastico una relazione sui servizi di viaggio, evidenziando criticità e punti di forza; i partecipanti completano il questionario di gradimento.
  12. E’ tassativamente vietata la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate di soggetti non appartenenti alla componente scolastica autorizzabile, ovvero docenti in servizio presso l’Istituto, studenti regolarmente iscritti e frequentanti, Dirigente Scolastico.

13.Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina.

 

Art. 5 - Aspetti economici.

 

Si ricorda che, anche ai sensi dell’OM 132/90, non è opportuno chiedere alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie.

La Commissione Viaggi e i Consigli di Classe quindi, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi/benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi a carico degli studenti. Il Consiglio di Istituto sarà chiamato a fissare i tetti di spesa comprendenti le spese di viaggio.

Al momento dell’adesione, lo studente dovrà contestualmente versare un acconto della quota prevista per la partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata; la domanda di adesione priva del contestuale versamento si intende non espressa. In caso di ritiro, a qualsiasi causa dovuto, da parte dello studente, la somma versata non sarà restituita e verrà utilizzata per l’abbassamento della quota pro capite degli studenti partecipanti.

 Le gratuità concesse dall'Agenzia e/o dai vettori, saranno utilizzate per coprire i costi per gli accompagnatori.

 

Art. 6 - Condotta dello studente durante il viaggio

 

  1. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità e sicurezza, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
  2. Il comportamento durante i viaggi d’istruzione sarà tenuto in considerazione per l’espressione del voto di condotta.
  3. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le decisioni del docente accompagnatore.
  4. Ề severamente vietato a tutti gli studenti fumare, detenere e fare uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.
  5. La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell’eventuale mancanza commessa.
  6. Come a scuola, è vietato l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche previste durante il viaggio d’istruzione (visite ai musei e chiese, laboratori didattici, ecc.). Permangono le regole di rispetto della privacy previste a scuola: la violazione della privacy attraverso foto o video, furtivamente carpiti, costituisce una grave mancanza disciplinare.
  7. Ề d’obbligo, sui mezzi di trasporto e in albergo, comportarsi responsabilmente, evitando di mettere in atto comportamenti che potrebbero risultare pericolosi e inadeguati. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera; non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; non uscire dalla propria camera dopo l’ora stabilita dall’insegnante accompagnatore; durante le visite l’alunno deve attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
  8. Nel caso di condotta sconsiderata, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico o altri da egli delegato, è disposta l'immediata interruzione del Viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili, il cui rientro sarà gestito con mezzi propri dalle rispettive famiglie.
  9. Eventuali danni ai mezzi di trasporto e alla strutture ricettive saranno addebitati agli studenti individuati come responsabili.

 

Art. 7 - Disposizioni per l’utilizzo dei telefoni cellulari e dispositivi mobili durante le visite e i viaggi di istruzione

 

  1. In considerazione del fatto che i viaggi di istruzione e le uscite sono a tutti gli effetti attività didattiche che si svolgono al di fuori del contesto dell’aula, durante la loro effettuazione, vige il consueto divieto nell’utilizzo dei telefoni cellulari e dei dispositivi mobili.
  2. La comunicazione con gli studenti è sempre garantita attraverso il telefono della scuola (0144 312550). Per motivi di emergenza, i genitori saranno contattati dagli insegnanti accompagnatori ai recapiti telefonici che sono stati comunicati alla scuola.
  3. Al divieto nell’uso del cellulare vengono applicate le seguenti deroghe:

- gli alunni potranno utilizzare il cellulare per poter ricevere ed effettuare telefonate alla famiglia esclusivamente negli orari espressamente indicati dagli insegnanti;

- gli alunni potranno utilizzare il cellulare e i dispositivi mobili unicamente nei momenti regolamentati dagli insegnanti accompagnatori;

- i docenti possono consentire l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

  1. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui sopra sono sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare d’Istituto.
  2. Nei momenti in cui gli alunni possono utilizzare il cellulare, le riprese audio e video sono consentite solo se raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network in particolare, per cui diventa necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Si richiama l’attenzione degli alunni, delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate al di fuori dei casi consentiti e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

 

Art. 8 – Esclusioni

MOTIVI DI CONDOTTA

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle Visite e ai Viaggi gli studenti che:
  • abbiano riportato una valutazione di condotta pari a 6/10 nell’ultimo scrutinio; i Consigli di classe si riservano di valutare l’ammissione ai Viaggi d’istruzione degli studenti con valutazione di condotta pari a 7/10;
  • abbiano riportato note disciplinari sul registro di classe per grave comportamento e/o un provvedimento di sospensione dalle lezioni dall’inizio dell’anno scolastico;
  1. Anche in deroga al precedente punto 1 ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, valutatone il comportamento, gli studenti giudicati non meritevoli possono essere motivatamente esclusi da Visite e Viaggi.

 

ALTRE MOTIVAZIONI

  1. Sono esclusi dalla partecipazione alle Visite e ai Viaggi gli studenti non in regola con il versamento del contributo volontario, in quanto esso comprende il premio assicurativo e l’ampliamento dell’Offerta Formativa.

 

Art. 9 - Obblighi e responsabilità delle famiglie

 

  1. Ai fini della tutela della sicurezza e della salute degli studenti, le famiglie hanno l’obbligo di comunicare dettagliatamente eventuali, particolari condizioni di salute dei propri figli, comprese allergie (anche alimentari), problematiche relative all’alimentazione, criticità psicofisiche di ogni tipo, necessità di assunzione di farmaci e/o particolari terapie mediche.
  2. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, le famiglie sono corresponsabili del comportamento dei propri figli, per i danni cagionati da questi ultimi a sé stessi, a terze persone e a cose.

 

Art. 10 - Responsabilità degli accompagnatori

 

  1. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all’art. 2018 del Codice Civile (“Culpa in vigilando”) integrato dall’art. 61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro.
  2. Durante i Viaggi e le Visite i docenti curano il regolare svolgimento delle iniziative programmate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.

 

Art. 11 - Infortunio alunni durante la visita e il viaggio d’istruzione

 

  1. Per qualsiasi tipo di infortunio, anche presunto, è obbligatorio informare immediatamente i genitori e l’ufficio di segreteria. Gli accompagnatori dovranno contattare la famiglia per spiegare l’accaduto quando risulta difficile valutare eventuali complicanze; sarà la famiglia, debitamente informata, a decidere su come comportarsi nei confronti del figlio.
  2. In particolare:
  3. a) CASI NON GRAVI

- provvedere ai primi soccorsi (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.).

- avvisare i genitori

- avvisare la direzione

  1. b) CASI GRAVI

Nei casi ritenuti gravi, occorre, nell’ordine:

- chiamare immediatamente il 112 chiedendo l’invio di una autoambulanza;

- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro

- avvisare immediatamente la direzione; il docente che accompagna l’alunno all’ospedale deve farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi e dell’eventuale prognosi;

- i docenti presenti al fatto dovranno recapitare (anche via fax) alla direzione una relazione dettagliata sull’accaduto e la denuncia d’infortunio utilizzando l’apposito modello in uso;

- la denuncia all’assicurazione deve essere accompagnata da certificato medico con l’indicazione di diagnosi e prognosi.

 

Art. 12 - Disposizioni di emergenza

 

  1. Nel caso di pericolo urgente, concreto e attuale per l’incolumità, la salute psicofisica e la sicurezza di tutte le persone partecipanti a una Visita o Viaggio, in deroga parziale o totale al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico può disporre la revoca, la sospensione o l’interruzione del Viaggio d’istruzione.
  2. Per analoghe motivazioni, il Dirigente Scolastico può ordinare l’immediato rientro del gruppo, anche tramite attivazione di adeguate misure di emergenza con autorità nazionali ed estere.

 

Art.13 – Procedure organizzative

  1. I Docenti che abbiano intenzione di essere accompagnatori di un visita guidata di un giorno presentano la proposta in Presidenza, compilando il modulo apposito, in cui devono essere specificati: 

     

    ·    meta

  •  accompagnatori
  •  riserva
  •  abbinamento con altre classi
  •  programma di massima e motivazioni didattiche
  •  eventuali richieste specifiche. 
  1. Tutte le proposte di viaggio sono comunicate nei Consigli di Classe di ottobre e allegate ai verbali dei consigli stessi. 

Non saranno prese in considerazione dalla Commissione:

  • le proposte pervenute dopo il termine previsto;
  • le variazioni successive alle delibere degli Organi Collegiali. 
  1. Alle proposte dei Consigli di Classe vengono aggiunte le proposte di viaggio d’istruzione di più giorni degli studenti, ripartite per primo biennio, secondo biennio, quinto anno, votate durante l’assemblea d’Istituto di inizio anno.
  2. La Commissione gite vaglia le proposte e redige un piano generale. 
  3. Il piano generale così redatto è approvato dal Collegio dei Docenti che, per ogni periodo didattico, seleziona le due mete maggiormente rientranti nella programmazione didattica annuale: una tra quelle proposte dai Consigli di Classe e una tra quelle proposte, ove presenti, dall’assemblea d’Istituto.
  4. In sede di deliberazione del Consiglio di Istituto, si procederà all’individuazione finale delle mete.
  5. Sarà cura della Segreteria tenere i rapporti con la/e agenzia/e per l’iter di fornitura del servizio e dei pagamenti secondo le normali procedure.

 

 

 

 

prospetto viagggi def 2018-19.pdf